Formazione continua obbligatoria: 2 nuovi videocorsi in e learning

Sono soggetti all’obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo, salvo quelli esonerati ai sensi dell’art. 10 del Regolamento; l’esonero deve essere espressamente richiesto al Consiglio Provinciale contestualmente alla presentazione dell’autocertificazione biennale.

È obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti. Per i consulenti neo iscritti l’obbligo decorre dal mese successivo all’iscrizione ed il numero di crediti verrà conseguentemente riproporzionato.

I crediti relativi ad eventi (anche fuori Provincia) in cui la registrazione delle presenze è avvenuta tramite DUI possono essere verificati in qualunque momento nella specifica area del sito Teleconsul – DUI; la username richiesta corrisponde alla parte antecedente la @ dell’indirizzo pec associato al DUI, mentre la password corrisponde alle ultime cinque cifre del numero di tessera. I DUI rinnovati mantengono la password precedente, per quelli nuovi la password è indicata sul foglio di registrazione allegato al nuovo tesserino.

Ricordiamo anche che, ai fini del conseguimento dei crediti, oltre a seguire gli eventi organizzati “in aula” dai singoli Consigli Provinciali, un’ulteriore opportunità è rappresentata dalla Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi, che prevede anche la modalità di formazione e-learning. Si precisa comunque che i crediti maturati attraverso la formazione on-line non potranno superare la misura del 30% sul totale richiesto.

Entro il 28 febbraio 2015, a conclusione del biennio 2013-2014, ogni Consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio Provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta, dichiarazione corredata dell’elenco sia delle attività formative da lui tenute (docenze, pubblicazioni, etc., per un massimo di 30 crediti), sia degli eventi formativi seguiti, fatta eccezione per quelli già registrati sul sito di Teleconsul. La mancata presentazione costituisce illecito disciplinare.

Tutta la documentazione relativa alla formazione dichiarata dovrà essere conservata dal Consulente per i sei mesi successivi alla presentazione dell’autocertificazione, ai fini di possibili controlli da parte del Consiglio Provinciale.

Maggiori informazioni si avranno consultando il Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione continua nonché le Norme attuative della Formazione presenti sul sito nazionale.