CONVEGNO WELFARE ED AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE NELLE PMI

SIRACUSA

Negli ultimi anni il welfare aziendale si è posto come elemento chiave nel rinnovo dei contratti nazionali di categoria, scardinando le vecchie logiche di incentivazione e retentation di contratti storici come quello metalmeccanico. Grazie a questa previsione, infatti, il welfare è penetrato all’interno delle aziende, e non solo quelli più grandi.

Le organizzazioni ne hanno beneficiato, permettendo di approcciare nuove modalità di gestione del lavoro basate su obiettivi collegati a incentivi personalizzati. I risultati sono venuti, con soddisfazione reciproca dell’impresa e dei lavoratori.

La sentenza del Tribunale di Pavia: il “mancato onere della prova della rappresentatività” in cosa consiste?
Come detto, la rappresentatività non è un dato stabile. In virtù di questa continua mobilità, qualora l’ispettore voglia contestare l’applicazione del contratto collettivo ai fini previdenziali perché non sottoscritto da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, deve necessariamente fornire nel verbale di accertamento gli indici in base ai quali ha ritenuto di considerare un contratto piuttosto che un altro. È questo il principio sancito dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione. In una recente controversia pendente davanti al Tribunale di Pavia (4 ), l’Inps è stata citata in giudizio in quanto gli ispettori avevano indicato nell’avviso di addebito un contratto collettivo sottoscritto da alcune sigle sindacali non dimostrandone la rappresentatività. Come chiarito dal giudice di merito, sulla scia di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è onere dell’Inps dimostrare contestualmente (cioè nel verbale o nell’avviso di addebito) la rappresentatività delle sigle sindacali sottoscriventi il contratto collettivo individuato. Ciò in quanto le pretese contributive dell’Inps danno origine a giudizi di opposizione o di accertamento negativo, nei quali l’attore in senso sostanziale è proprio la parte convenuta Inps (seppure configura come convenuto nel processo), titolare della pretesa e aggressore stragiudiziale, che pertanto è onerato della prova dei fatti costitutivi della stessa (5 ). In questo senso, l’Inps dovrebbe fornire sempre la prova piena delle proprie pretese per non risultare soccombente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. (6 ). Il giudice, quindi, ha accolto il ricorso presentato dalla società ricorrente in quanto un vizio di tale portata rende illegittima la pretesa dell’Inps.

LOCANDINA